CGL
Condizioni generali del contratto di locazione
Le presenti condizioni generali di noleggio costituiscono parte integrante del contratto di noleggio tra il locatario e la società F-Motors Sàrl (di seguito “la società di noleggio”). Possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso.
Con la sottoscrizione del contratto di locazione, l'affittuario conferma di aver preso visione delle condizioni generali di locazione e di accettarle senza riserve nei seguenti termini:
Articolo 1
Prerequisiti per il noleggio
1. L'età minima richiesta per noleggiare e guidare un veicolo è di 18 anni, tuttavia la società di noleggio si riserva il diritto di richiedere un'età minima più elevata (tra 20 e 25 anni) per alcune categorie di veicoli in conformità con le normative vigenti in materia. la data del contratto di locazione.
2. Il locatario dovrà inoltre essere in possesso di patente di guida con validità residua di almeno 6 mesi all'inizio del noleggio.
3. Per ogni locazione, l'affittuario dovrà essere in grado di presentare documenti d'identità validi per tutta la durata del noleggio, vale a dire una carta d'identità svizzera o un passaporto straniero, un permesso di soggiorno (B) o di stabilimento (C). Qualsiasi cambiamento di indirizzo deve essere comunicato alla società di noleggio entro 15 giorni.
4. Il contratto di locazione costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali. La validità del contratto di locazione è riconosciuta dalla firma di entrambe le parti (locatore e locatario). Con la firma l'affittuario si impegna a prendere visione delle CGL e ad accettarle senza riserve.
5. Il veicolo può essere guidato solo dal noleggiatore. Tuttavia, un'altra persona può essere autorizzata a guidare il veicolo noleggiato a condizione che questa persona sia menzionata nel contratto di noleggio come conducente aggiuntivo. Il locatario resta comunque pienamente responsabile nei confronti del locatore dell'esecuzione di tutti gli obblighi nascenti dal contratto di noleggio, anche se non è lui alla guida del veicolo. Per i conducenti aggiuntivi verrà riscosso un costo aggiuntivo indicato nel contratto di noleggio per giorno di noleggio.
6. Durante la durata del contratto di noleggio è fatto divieto al noleggiatore di vendere o impegnare in pegno il veicolo noleggiato. A questo scopo sulla licenza di circolazione del veicolo noleggiato viene apposto il codice 178 “Divieto di cambio di proprietario”.
7. Il veicolo potrà essere consegnato solo se il contratto di noleggio è valido, la cauzione e l'importo del noleggio sono stati pagati e vengono presentati i documenti validi richiesti.
8. Il locatore si riserva il diritto di esigere la produzione di un estratto del registro delle esecuzioni per garantire la solvibilità del locatario.
Articolo 2
Ritiro del veicolo (consegna del veicolo al cliente)
1. I veicoli vengono ritirati nel luogo indicato nel contratto di noleggio o nella conferma della prenotazione (salvo diversa indicazione della società di noleggio).
2. I veicoli vengono ritirati secondo l'orario previsto nella conferma della prenotazione o negli orari di apertura indicati nella documentazione commerciale o sul sito della società di noleggio.
3. Su richiesta, il veicolo può essere consegnato ad un altro indirizzo pagando un costo aggiuntivo (tariffa indicata sul contratto di noleggio).
4. Il veicolo viene consegnato al locatario in tutte le condizioni (pulito – interno ed esterno – pieno di carburante – controllati livelli liquidi vari – bollino autostradale svizzero). Se viene constatata una violazione, il locatore deve essere immediatamente informato. Inoltre, viene menzionato nell'inventario effettuato al momento della consegna del veicolo.
5. Lo stato del veicolo e degli accessori al momento della consegna viene controllato dal locatore e dal locatario, ogni difetto viene segnalato sull'inventario dei luoghi in cui è stato consegnato il veicolo. L'affittuario è responsabile dei difetti che non denuncia prima della consegna delle chiavi.
Articolo 3
Restrizioni generali d'uso
1. Il locatario riconosce che l'uso del veicolo è vietato nei seguenti casi e che è responsabile dell'intero danno in caso di violazione:
ha. Traffico al di fuori del territorio dei seguenti paesi: Germania, Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Saint-Marin, Svezia, Svizzera, Vaticano.
a.1. Le restrizioni geografiche riguardano: Paesi per i quali è richiesto l'espresso consenso scritto del locatore: Isole Canarie, altre isole europee, Bosnia-Erzegovina e Serbia, Croazia, Estonia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.
a.2. Paesi non ammessi con l'auto a noleggio: Albania, Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, Turchia, Ucraina.
a.3. La società di noleggio si riserva il diritto in qualsiasi momento di aggiungere e modificare tali restrizioni geografiche e di subordinare i viaggi alla conclusione di un ulteriore contratto di assicurazione contro danni e furto.
L'utilizzo del veicolo in un Paese geograficamente limitato costituisce una violazione sostanziale del contratto. Qualsiasi tentativo non autorizzato di attraversare il confine comporterà la perdita del diritto di continuare ad utilizzare il veicolo noleggiato. Il noleggiatore è responsabile del valore totale del veicolo in caso di furto.
B. Trasporto di merci proibite o pericolose;
C. Trasporto di passeggeri dietro compenso (attività redditizia);
D. Lezioni di guida;
e. Trainare o mettere in movimento un altro veicolo o rimorchio;
F. Manifestazioni sportive, gare, prove o raduni su circuiti di competizione o allenamento di qualsiasi natura;
G. Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
H. Sovraccarico (superamento dei valori indicati dal permesso di circolazione).
Articolo 4
Impegni dell'inquilino
1. Il noleggiatore si impegna ad utilizzare il veicolo con cura. È tenuto a rispettare tutte le norme del codice della strada nonché le istruzioni della società di noleggio relative all'uso del veicolo (in particolare rispettando i tempi di riscaldamento del veicolo e maneggiando con cura il cambio). In caso contrario, il locatario sarà tenuto a risarcire al locatore l'intero costo della riparazione del veicolo non coperto dalla compagnia assicurativa del locatore.
2. L'affittuario è tenuto ad informarsi sulle norme vigenti nei paesi attraversati durante il viaggio.
3. Il locatario deve avvisare immediatamente il locatore di eventuali incidenti riguardanti il veicolo noleggiato e seguire le istruzioni del locatore relative al funzionamento in caso di incidente, il locatario deve seguire le istruzioni specifiche come previsto dall'articolo 5 delle presenti condizioni generali. In ogni caso non sono ammesse riparazioni effettuate su iniziativa del locatario.
4. Il conduttore si impegna inoltre a rispettare:
ha. Le condizioni assicurative del veicolo noleggiato;
B. Il chilometraggio previsto nel contratto di noleggio ed avvisare la società di noleggio qualora venga superato;
C. Non consentire l'accesso ad altri conducenti oltre a quelli menzionati nel contratto di noleggio.
5. È severamente vietato fumare nel veicolo. In caso di inosservanza verranno addebitati costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 12 CGL.
6. È vietata la modifica della configurazione del veicolo (senza previa autorizzazione scritta della società di noleggio).
Articolo 5
Linee guida in caso di incidente o guasto
1. In caso di incidente o guasto, l'affittuario deve avvisare immediatamente il locatore. Dovrà inoltre espletare con la massima diligenza, in caso di incidente, tutte le seguenti formalità:
ha. Compilare correttamente la denuncia amichevole dell'incidente tutelando gli interessi della società di noleggio;
B. Indicare in modo leggibile e completo l'identità delle persone coinvolte e dei testimoni (nomi e indirizzi);
C. Adottare misure di sicurezza riguardanti il veicolo;
D. Informare la polizia in caso di feriti o di rifiuto da parte delle persone coinvolte di riconoscere i propri misfatti.
2. Il conduttore è responsabile dei danni cagionati al locatore dalla violazione degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.
3. In ogni caso il noleggiatore non abbandona mai l'auto, il veicolo resta sotto la sua responsabilità fino all'intervento del noleggiatore o del carrozziere.
Articolo 6
Responsabilità dell'affittuario
1. Il trasferimento dei rischi avviene nel momento in cui il locatario prende possesso del veicolo utilizzando le chiavi. Il locatario diventa così responsabile del veicolo in suo possesso (compresi tutti gli accessori messi a sua disposizione), che dovrà essere restituito nelle sue condizioni iniziali. A tal fine, al momento della consegna e della restituzione del veicolo dovrà essere effettuato un inventario del veicolo. Questa è parte integrante del contratto di noleggio. Se la compagnia assicurativa rifiuta il danno, il danno sarà a carico dell'inquilino. La franchigia assicurativa è sempre a carico dell'inquilino.
2. In caso di danno, incidente o furto del veicolo, il locatario è responsabile in linea di principio fino all'importo della franchigia prevista nel contratto di assicurazione. Questa riduzione di responsabilità non si applica ai danni elencati ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo e in particolare in assenza di protezione da parte dell'assicurazione del veicolo. Inoltre, anche i costi aggiuntivi di cui all'articolo 12 delle presenti condizioni generali saranno a carico dell'affittuario.
3. Non si applica alcuna esenzione di responsabilità per danni causati da un conducente non autorizzato o in caso di utilizzo per uno scopo vietato, in caso di incidente stradale da parte del noleggiatore e danni intenzionali o colpa grave (ai sensi della LCR ), in particolare in caso di eccessivo affaticamento, incapacità alla guida a causa di alcol o droghe, nonché in caso di danni dovuti al carico.
Qualsiasi esonero dalla responsabilità del locatario da parte del locatore deve essere in forma scritta per essere valido.
4. Per quanto riguarda la durata della responsabilità prevista dal comma 2 del presente articolo, il conduttore è responsabile qualunque sia la data o il luogo della restituzione, rispettivamente fino all'esonero confermato per iscritto dal locatore, rispettivamente fino all'avvenuto esonero da responsabilità. confermato e firmato dal locatore.
5. Il noleggiatore è pienamente responsabile (responsabilità illimitata) – anche in caso di conclusione di una riduzione di responsabilità o di danni causati da un conducente aggiuntivo – per i danni causati da una violazione del contratto e per i danni al/nel veicolo causati intenzionalmente o per negligenza grave, compresi tutti i danni non coperti dall'assicuratore del noleggiatore (compresi i danni causati alle ruote del veicolo, in particolare ai cerchioni e ai pneumatici). In tal caso, l'affittuario si impegna a coprire l'intero costo della riparazione o della sostituzione.
6. Il noleggiatore è responsabile di tutti i danni causati da una terza persona (dichiarata o meno nel contratto di noleggio come conducente aggiuntivo) alla guida del veicolo al momento del danno o dell'incidente. Su richiesta, il noleggiatore è tenuto a fornire in ogni momento alla società di noleggio il nome e l'indirizzo del conducente.
7. Il locatario è responsabile di tutti i danni (in particolare ai pneumatici e ai vetri rotti) dovuti a negligenza del locatario o dei suoi aiutanti o in violazione della legge o del contratto.
8. Inoltre il noleggiatore è particolarmente responsabile per tutti i difetti e/o danni del veicolo di cui dovrà essere personalmente responsabile. Ciò include, ma non è limitato a, danni causati da:
ha. l'utilizzo di combustibili non idonei;
B. uso improprio delle attrezzature del veicolo;
C. mancata osservanza delle istruzioni del locatore relative all'uso del veicolo;
D. maneggiare senza alcuna cura gli interni del veicolo (in particolare buchi di sigaretta e macchie sui sedili e danni di qualsiasi genere);
e. guida fuoristrada e guida imprudente in generale (in particolare danni al sottoscocca, ad es. sterzo, cambio, sospensioni, ammortizzatori, nonché danni ai componenti dell'assale, sottoscocca, olio del basamento, cavi e tubi, scarico, piastre e griglie di protezione) ;
F. manovrabilità impropria del veicolo (danni meccanici alla frizione, al cambio, alle sospensioni e qualsiasi altro danno non garantito nel contratto di assicurazione del veicolo).
9. L'ambito di responsabilità comprende i costi di riparazione e/o il valore attuale del veicolo in caso di danno totale, nonché i danni consequenziali subiti come costi di traino, costi di perizia, svalutazione, perdite di noleggio, spese legali, costi amministrativi , trasporto e perizia, immobilizzazione e perdita del bonus.
Articolo 7
Riconsegna del veicolo, oggetti ritrovati e trasferimento dei rischi
1. Al termine del periodo di prenotazione il veicolo deve essere restituito pulito e pronto all'uso nel luogo previsto dal contratto.
2. Se il veicolo non può essere restituito in tempo, è necessario avvisare immediatamente la società di noleggio.
3. Il veicolo nonché tutti gli accessori indicati nel contratto di noleggio dovranno essere riconsegnati negli orari di apertura (orari consultabili sul sito della società di noleggio) entro e non oltre l'ultimo giorno del noleggio. Il veicolo verrà restituito in linea di principio all'indirizzo del garage del locatore o all'indirizzo menzionato nel contratto di noleggio e parcheggiato nel luogo previsto a tale scopo dal locatore.
4. La restituzione è effettiva soltanto alle seguenti condizioni:
Consegna nella data e nell'ora previste dal contratto di noleggio, in mancanza durante l'orario di apertura del garage del locatore l'ultimo giorno del noleggio;
Nel luogo e nel luogo indicati/previsti dalla società di noleggio nel presente contratto, in linea di principio nello stesso luogo del ritiro (salvo diversa indicazione nel contratto di noleggio);
Consegna effettiva delle chiavi al locatore o ad un suo agente, rappresentante;
Firma da parte del noleggiatore e del locatario dell'inventario effettuato alla consegna del veicolo.
Finché la restituzione non viene effettuata nelle condizioni sopra indicate, il veicolo rimane sotto la completa responsabilità del noleggiatore (danni, furto e qualsiasi altro incidente o disastro).
5. Al momento della riconsegna del veicolo da parte dell'autofficina F-Motors Sàrl verrà effettuato un inventario. Questo costituisce parte integrante del contratto di noleggio e avrà lo scopo di certificare lo stato del veicolo al momento della riconsegna del veicolo noleggiato cliente.
6. Il locatario è tenuto a segnalare al locatore tutti i possibili difetti ed eventuali danni al momento della consegna del veicolo.
7. Il veicolo dovrà essere riconsegnato così come è stato consegnato al locatario quindi dovrà essere pulito dentro e fuori, svuotato di ogni oggetto personale, completo di tutti gli accessori e documenti del veicolo. Si applicano inoltre tutte le disposizioni delle presenti condizioni generali di noleggio. In difetto, la riparazione del veicolo verrà fatturata secondo le tariffe di cui all'articolo 12 CGL.
8. Il veicolo dovrà essere riconsegnato con il pieno di carburante. In difetto, il rifornimento di carburante da parte della società di noleggio verrà fatturato secondo la tariffa di cui all'articolo 12 CGL.
9. Il locatore si riserva il diritto di trattenere qualsiasi importo dal deposito cauzionale del cliente e quindi di ricorrere ad un indennizzo alle condizioni dell'articolo 120 del Codice delle obbligazioni svizzero.
10. Tutte le somme non pagate dall'inquilino alla scadenza, quest'ultimo sarà tenuto a pagare al locatore gli interessi (calcolati su base giornaliera) al tasso di 5 % all'anno dalla scadenza del debito. Tutti i diritti e gli altri mezzi del locatore sono riservati.
11. La riconsegna anticipata del veicolo oggetto del contratto di noleggio non dà diritto ad alcuna riduzione o rimborso.
12. La società di noleggio non è in alcun modo responsabile degli oggetti rinvenuti a seguito della riconsegna del veicolo al termine del noleggio. Questi potranno comunque essere conservati presso la sede della società di noleggio per 30 giorni. Decorso tale termine, il locatore è autorizzato a disporne, presumendosi che il conduttore rinunci alla sua proprietà (art. 729 CC).
Sezione 8
Impegni del locatore
La società di noleggio certifica che la propria auto ha superato l'ispezione tecnica ed è funzionante. Il veicolo non può essere noleggiato se non è conforme ai requisiti legali o se esiste un problema tecnico noto.
Sezione 9
Assicurazione per la responsabilità civile
1. Il noleggiatore, così come ogni conducente autorizzato, è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli a motore, consultabile presso l'officina del noleggiatore.
2. La franchigia assicurativa per responsabilità civile e casco ammonta a CHF 2'000.- (o altro importo stabilito nel contratto di assicurazione del veicolo). La responsabilità civile è esclusa al di fuori dell’Europa.
Articolo 10
Multe e altre sanzioni penali
1. Se il conduttore commette un reato e riceve una multa, deve sostenere l'intero costo nonché le spese amministrative ai sensi dell'articolo 12 CGL. Al momento della riconsegna del veicolo, l'affittuario è tenuto a notificare alla società di noleggio se riceve una multa o ritiene di aver commesso un'infrazione registrata da un controllo automatico.
2. In caso di inosservanza del codice della strada da parte del locatario o se questi non paga le tasse di cui è debitore in Svizzera o all'estero, autorizza il locatore a comunicare i dati del contratto a tutte le amministrazioni ufficiali (polizia, pubblici ministeri, uffici della circolazione stradale, ecc.) o loro agenti.
Sezione 11
Prezzo di noleggio
1. Il prezzo del noleggio è calcolato per giorno di noleggio, cioè per 24 ore, per settimana o per mese, salvo diversa indicazione nel contratto di noleggio.
2. Il prezzo del noleggio è quello stabilito nel contratto di noleggio e comprende l'utilizzo del veicolo per il periodo di noleggio indicato nel contratto e, se concordate, tasse aggiuntive per accessori, guidatori giovani, guidatori aggiuntivi, servizio di riconsegna del veicolo presso l'officina di noleggio. , carburante e altro.
3. In linea di principio il noleggio viene pagato in anticipo, ma al più tardi il giorno della consegna del veicolo o al momento della restituzione del veicolo.
4. Se il periodo di noleggio viene superato di oltre 30 minuti, verrà fatturato un giorno di noleggio aggiuntivo per ogni periodo di 24 ore iniziato. Tale tariffa sarà maggiorata di CHF 250.- per ogni ventiquattro ore di ritardo ai sensi dell'articolo 12 CGL. La restituzione anticipata non dà luogo ad alcuna riduzione o rimborso ai sensi dell'articolo 7 comma 11 delle presenti condizioni generali.
Sezione 12
Costi aggiuntivi
Si applicano costi aggiuntivi nelle seguenti situazioni:
Consegna del veicolo ad altro indirizzo: alla tariffa indicata sul contratto di noleggio;
Noleggio di attrezzature aggiuntive: secondo l'importo indicato nel contratto di noleggio;
Tariffa aggiuntiva conducente sotto i 25 anni: secondo tariffa indicata nel contratto di noleggio;
Conducente aggiuntivo: secondo la tariffa indicata nel contratto di noleggio;
Chilometri aggiuntivi: per ogni chilometro aggiuntivo verranno addebitati da CHF 2.- a CHF 3.- (a seconda del contratto di noleggio);
Multe e altre sanzioni: multa per l'infrazione o per la rimozione del veicolo dal deposito (se applicabile) più CHF 500 di spese amministrative;
Mancata riconsegna del veicolo e delle relative chiavi entro il periodo contrattuale e non autorizzata dal noleggiatore: tariffa di un giorno aggiuntivo maggiorata di CHF 250.- per ogni ventiquattro ore di ritardo;
I pacchetti settimanali o mensili non vengono presi in considerazione nel calcolo della tariffa.
Se il ritardo comporta altri costi o perdite (ad es. annullamento della prenotazione del cliente successivo), l'impresa di noleggio si riserva il diritto di addebitarli per intero al cliente.
Serbatoio di benzina incompleto: prezzo al costo del carburante più CHF 50.– per il servizio fornito dalla società di autonoleggio;
Utilizzo di carburanti o liquidi non conformi al veicolo: spese di riparazione a carico del noleggiatore;
Mancato rifornimento dei liquidi consumati: spese a carico del locatario;
Modifica della configurazione del veicolo: spese di riparazione a carico del locatario;
Utilizzo non corretto delle dotazioni disponibili e degli optional del veicolo: spese di riparazione a carico del locatario;
Pulizie non effettuate: tariffa addebitata per ora di pulizia CHF 140.-/ora;
Inosservanza del divieto di fumare nel veicolo: forfait di CHF 200.- e tariffa di riparazione in caso di possibili danni con conseguenti costi aggiuntivi (buchi nei sedili, danni vari all'abitacolo e qualsiasi altro danno) ;
Danni agli adesivi del veicolo: prezzo di costo per la riproduzione e l'applicazione dell'adesivo aumentato di CHF 180.-;
Danni legati a guida negligente: spese di riparazione a carico del locatario;
Franchigia danni al veicolo: CHF 2'000.- (o altro importo stabilito nel contratto di assicurazione del veicolo) più i costi di riparazione dei danni non coperti dall'assicuratore;
Franchigia danni a terzi: importo forfettario di CHF 1'000.-;
Immobilizzazione del veicolo in seguito a sinistro: CHF 250.-/giorno;
Spese di riparazione e rimpatrio in caso di incidente o abbandono del veicolo: tariffa al prezzo di costo maggiorata di CHF 250.-;
Perdita delle chiavi: l'affittuario si impegna a coprire l'intero costo della sostituzione delle chiavi. Potrebbero essere addebitate ulteriori spese se il veicolo viene immobilizzato;
Articolo 13
Metodi di deposito e pagamento
1. Il pagamento del prezzo del noleggio e della cauzione si effettua con la carta di credito accettata dalla società di noleggio oppure in contanti. Tuttavia, per la prenotazione e il noleggio del veicolo è indispensabile una carta di credito intestata al conducente principale. In determinate circostanze può essere accettato un altro mezzo di pagamento (ad esempio assegno estero).
2. In alternativa verrà bloccato sulla carta di credito un importo a titolo di cauzione fino all'importo indicato nel contratto di noleggio. Al momento della restituzione dell'auto, il prezzo finale verrà detratto dal deposito cauzionale se l'affittuario non ha pagato le spese di noleggio al momento della restituzione del veicolo. In caso di danni o costi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 12 CGL, perdita o furto del veicolo, questo viene detratto con eventuali diritti di risarcimento da parte della società di noleggio.
3. Il locatario autorizza il locatore a riservare presso l'emittente della carta di credito un credito corrispondente a tutti gli eventuali obblighi del locatario derivanti dal contratto di locazione o dalla CGL e più in particolare le spese previste dall'articolo 12 CGL e l'importo della cauzione come stabilito nel contratto di affitto.
4. Il locatore ha il diritto di rifiutare la locazione, nonostante un'eventuale prenotazione effettuata in precedenza e un pagamento anticipato, se non può essere versato alcun deposito o se il deposito è troppo basso. Il locatore ha inoltre il diritto e l'autorizzazione a rettificare successivamente gli obblighi del locatario derivanti e relativi al contratto di noleggio (ad esempio, spese di guasto, carburante, riparazioni, ecc., nonché multe o sanzioni e costi amministrativi) utilizzando i mezzi di pagamento messo a disposizione per coprire le spese di La fattura finale si considera approvata se l'affittuario non la contesta per iscritto entro 30 giorni alla società F-Motors Sàrl all'indirizzo della sua sede legale.
Articolo 14
Condizioni di cancellazione
Se la prenotazione viene cancellata meno di 24 ore prima dell'inizio del noleggio, l'importo prepagato non verrà rimborsato.
Articolo 15
Legge applicabile e foro
1. Al contratto di locazione e alle presenti condizioni generali è applicabile il diritto svizzero.
2. I tribunali del Cantone di Ginevra hanno competenza esclusiva per conoscere di qualsiasi controversia derivante dal contratto di locazione e dalle presenti condizioni generali. Sono fatte salve le disposizioni imperative del Codice di procedura civile svizzero e della Legge sul Tribunale federale svizzero (LTF).